PER LE SEDIE DA UFFICIO E COMUNITÀ
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
30 aprile 2008 - Gazzetta Ufficiale n. 101 - Pubblicato il testo definitivo del Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (D.Lgs. 81-08)
Questo decreto fonda le sue basi sulle disposizioni dettate dall’oramai abrogato Decreto Legislativo 626/94, ed ha per finalità il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Troviamo le norme che si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
Per meglio definire il campo di applicazione del decreto (art. 173) sono state ridefinite le “figure” presenti all’interno di un area di lavoro in cui è presente un video terminale:
A – videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
B – posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti le unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
C – lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni”.
Altro passaggio fondamentale si può ritrovare nel passaggio successivo (art. 174) “obblighi del datore di lavoro:
“Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV”.
Riassumendo ulteriormente i due articoli in conclusione concludiamo che per quanto riguarda l’arredo di un posto di lavoro a videoterminale la sedia e la scrivania sono parte integrante dell’attrezzatura di lavoro ed in quanto tali, onde ridurre al minimo la fonte di rischio, devono soddisfare i requisiti minimi. Individuati nell’allegato XXXIV alle voci D – Piani da lavoro ed E – Sedie da lavoro
D – Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo…
E – Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza …
I requisiti minimi di sicurezza richiesti dal nuovo decreto per le sedute e le scrivanie non hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quanto già veniva precedentemente richiesto dal DLGS 626 del ’94.
Da qui, al fine del rilascio degli attestati di conformità al nuovo Decreto legislativo, nulla è cambiato, quindi le norme di riferimento a supporto dei requisiti minimi dell’allegato XXXIV sono ancora le stesse, quelle attualmente vigenti.